Obbligo di controllo: nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrare rilascia una nuova circolare Con la Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) è stato introdotto l’obbligo di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici.

L’adempimento non è valido per i contratti d’appalto inferiori alla soglia di 200.000 euro e rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/199. Invece, per i contratti d’appalto superiori alla soglia di 200.000 euro, l’esenzione è prevista solo per le imprese con requisiti certificati dall’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito, la stessa Agenzia ha rilasciato in data 12 febbraio 2020 la circolare n. 1, volta a chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa.

Per cominciare, le sanzioni relative alla scadenza del 22 febbraio 2020 (5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio) per presentare l’apposita documentazione, non saranno applicate fino al 30 aprile. Questo nel caso in cui le ricevute siano state determinate e versate in maniera corretta e l’infrazione alla norma riguardi l’utilizzo delle deleghe distinte per committente.

Il provvedimento si applica nel caso di:

  • valore annuo dell’appalto superiore a 200.000 euro;
  • prevalente utilizzo di manodopera c.d. labour intensive;
  • svolgimento presso le sedi del committente;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma (affitto, noleggio, ecc.).

Circolare n. 1: come calcolare la soglia dei 200.000

Oltre a specificare i soggetti della norma, la circolare n. 1 approfondisce il tema della soglia dei 200.000 euro anni, oltre cui il provvedimento s’attiva senza poter usufruire dell’esonero.

Per calcolarla, ci si riferisce a:

  1. l’anno solare come arco temporale d’esame;
  2. tutti i contratti in essere e stipulati durante il suddetto anno, ai fini del computo;
  3. un meccanismo di pro-rata temporis in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale con prezzo determinato, per calcolare la soglia su base annua.

Poiché il provvedimento è finalizzato a contrastare la somministrazione illecita di manodopera, l’applicabilità dell’obbligo è relativa al concetto di “prevalente utilizzo di manodopera”.

La circolare specifica come per calcolare tale prevalenza occorra fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai solo percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera.

In pratica, se il rapporto tra la retribuzione lorda della manodopera e il costo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti) risulta maggiore del 50%, la prevalenza si considera superata.

È importante, inoltre, evidenziare la clausola riguardo il coinvolgimento di beni strumentali riconducibili o appartenenti al committente, nel caso non fossero indispensabili per il lavoro. Il loro utilizzo meramente occasionale, non comporta il ricorrere della condizione di applicabilità.

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