Agevolazione di tassazione e imprese di costruzione: parla l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi di una Società di gestione del risparmio (SGR) in merito all’applicazione dell’agevolazione di tassazione nei confronti del fondo comune di investimento immobiliare per cui acquistava un complesso di fabbricati.

L’Agenzia ha segnalato che il fondo d’investimento impegnato negli interventi edilizi non è compatibile con la tassazione agevolata nei confronti del fondo comune di investimento.

Pertanto, l’agevolazione che prevede un’applicazione in misura fissa di 200 euro di imposte di registro, ipotecaria e catastale, ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione edile, non può essere estesa ai trasferimenti verso i fondi di investimenti immobiliari.

L’Agenzia previene così l’utilizzo di tassazioni agevolate verso realtà che ristrutturano complessi e fabbricati per venderli successivamente. Ciò si applica perché il fondo immobiliare configura un patrimonio separato dalla SGR e a quest’ultima è vietato l’esercizio in via diretta dell’attività di costruzione di beni immobili.

L’agevolazione fiscale è, difatti, prevista per le imprese di costruzione edilizia. Essa si basa sull’articolo 7 del d.lgs 30 aprile 2019, n.34 (Decreto Crescita) e prevede di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro cadauna.

Ciò se:

  • le imprese impiegate in attività di costruzione o ristrutturazione di edifici acquistano l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2021;
  • se l’acquirente – entro dieci anni – deve eseguire interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione edilizia. Il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e conseguire una delle classi energetiche “NZEB”, A o B;
  • L’acquirente rivende il nuovo fabbricato entro dieci anni dalla data d’acquisto.
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