Permesso di costruire, nuovo modello unificato

Con il via libera al nuovo modello per la richiesta del permesso di costruzione – dopo l’accordo, siglato nella seduta della Conferenza unificata dello scorso 6 luglio, tra il governo, le Regioni e gli enti locali – è proseguita l’azione di revisione della modulistica unificata e standardizzata che ingegneri, architetti e geometri devono utilizzare nelle pratiche relative ai titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi edilizi.

I moduli unificati per la Scia, la Cila e la segnalazione certificata di agibilità sono stati approvati dalla Conferenza unificata lo scorso 4 maggio e possono essere già usati in tutti gli ottomila comuni d’Italia dal 30 giugno.

Invece, per il nuovo modello di permesso di costruire le tappe sono tre:

  • fino al 30 settembre le Regioni potranno apportare eventuali modifiche che ritengono necessarie per rendere adeguato il modulo revisionato alla propria normativa edilizia;
  • entro il 20 ottobre i Comuni dovranno mettere a disposizione il modulo sui propri siti, o rinviare a siti in cui esso è pubblicato. Si applica la stessa sanzione prevista dal decreto legislativo 126/2016 (cosiddetto “Scia 1”) per la mancata pubblicazione dei moduli unificati. La mancata pubblicazione costituisce per i dirigenti illecito disciplinare, che può costare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo fra i tre giorni e i sei mesi.
  • dal 21 ottobre il modulo per chiedere un permesso di costruire diventa operativo in automatico in tutta Italia.

Rispetto alla versione approvata nel giugno del 2014, il nuovo modulo unificato per il permesso di costruire ha una nuova impaginazione in alcune sue parti (il quadro riepilogativo della documentazione è stato spostato nella parte finale), e sono state apportate modifiche ad alcuni riquadri tematici per adeguarne i contenuti ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nelle normativa di settore. Con l’uscita di scena della denuncia di inizio attività, è, per esempio, sparito dal modulo unificato per il permesso ogni riferimento a questo titolo abilitativo.

Le non molte modifiche apportate si concentrano in quello che è il corpo centrale della richiesta di permesso, cioè nella relazione di asseverazione che deve essere sottoscritta dal progettista dell’intervento.

In questa parte è stata maggiormente dettagliata la tipologia degli interventi e la descrizione delle opere per la cui realizzazione viene richiesto il rilascio del permesso di costruzione, per tenere conto della mappa delle attività riportata nell’allegato al decreto legislativo 222/2016.

Nel nuovo modulo le singole attività sono state abbinate univocamente alla loro numerazione riportata in quell’elenco. In alcuni casi, il rinvio ad essa permette una più agevole individuazione del motivo per il quale viene richiesto il permesso, mentre in altri non aggiunge nulla all’identificazione dell’intervento che, nel vecchio modello di richiesta, risultava già ben individuato con il richiamo alla norma del Dpr 380/2001 che lo descriveva.

Nella prima casistica rientrano le richieste relative alle varianti ai permessi di costruire già rilasciati e ai cambiamenti di destinazione d’uso. Il rinvio al corrispondente numero nell’allegato al decreto legislativo “Scia 2”, rende chiaro che, anche se sull’immobile non viene fatto alcun intervento edilizio, un mutamento di destinazione d’uso di rilevanza urbanistica necessita di un permesso di costruzione quando si vuole utilizzare come residenza o destinare ad attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale o rurale un immobile classificato diversamente in precedenza. Nell’elencazione dei casi classificati come nuova costruzione, nel nuovo modulo è stata aggiunta una voce relativa agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 comma 1 del Dpr 380/2001. È, invece, rimasta identica, nelle due versioni del modello, l’identificazione della ristrutturazione edilizia: si tratta sempre di un ventaglio di interventi edilizi, connessi tra di loro, che porteranno alla sostituzione del tessuto urbanistico-edilizio esistente con uno nuovo e al possibile ridisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

(Fonte: Il Sole24Ore)

3363 Totale visite 2 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *